Consigli e Rappresentanti delle minoranze nazionali
Al fine di migliorare, mantenere e tutelare lo status delle minoranze nazionali nella società , i rappresentanti delle minoranze nazionali eleggono, secondo le modalità e le condizioni prescritte dalla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali (G.U. n. 155/02), i loro rappresentanti che parteciperanno alla vita pubblica e alla gestione degli affari di carattere locale attraverso i consigli e i rappresentanti delle minoranze nazionali nelle unità d'autogoverno.
Conformemente alle disposizioni della Legge costituzionale, il Consiglio delle minoranze è una persona giuridica no profit. Esso acquisisce il carattere di persona giuridica mediante l'iscrizione nel registro dei consigli delle minoranze nazionali redatto dal ministero competente per le mansioni concernenti l'amministrazione generale. Nel Consulto delle minoranze nazionali della Regione vengono eletti con voto segreto 25 membri appartenenti delle minoranze nazionali, per un periodo di quattro anni. I Consulti delle minoranze nazionali emanano lo Statuto, il programma di lavoro, il piano finanziario e il bilancio consuntivo.
I Consigli delle minoranze nell'unità d'autogoverno hanno il diritto di:
- Proporre agli organi delle unità d'autogoverno le misure per migliorare la posizione della minoranza nazionale nello Stato o in qualche suo territorio, come pure proporre agli organi competenti, atti generali che regolino le questioni rilevanti per la minoranza nazionale,
- Proporre candidati per le mansioni negli organi dell'amministrazione statale e negli organi delle unità d'autogoverno,
- Essere informati su qualsiasi questione di cui discuteranno gli organi di lavoro dell'organo rappresentativo dell'unità d'autogoverno che riguarda la posizione della minoranza nazionale,
- Esprimere pareri e proposte per i programmi delle stazioni radio e televisive a livello locale e regionale destinati alle minoranze nazionali o per i programmi che riguardano le questioni minoritarie.
Ai sensi della Delibera del Governo della RC (G.U. n. 80/11) con la quale si bandiscono le elezioni per i membri dei Consigli e i Rappresentanti delle minoranze nazionali nelle unità d'autogoverno locale e regionale (territoriale) il giorno 10 luglio 2011 si sono tenute le elezioni nella Regione Istriana. Nel periodo elettorale menzionato, le seguenti minoranze nazionali hanno sfruttato il loro diritto spettante loro per legge: albanese, bosniaca, montenegrina, ceca, ungherese, macedone, rom, slovacca, slovena, serba e italiana.