Prevenzione dei conflitti d'interesse
La legge sulla prevenzione dei conflitti d'interesse (Gazzetta ufficiale 143/21) prescrive gli obblighi dei membri degli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale e regionale al fine di prevenire i conflitti d'interesse. Lo scopo della legge è prevenire i conflitti d'interesse nell'esercizio delle funzioni pubbliche, prevenire le influenze private sull'adozione delle delibere nell'esercizio delle funzioni pubbliche, rafforzare l'integrità, l'obiettività, l'imparzialità e la trasparenza nell'esercizio delle funzioni pubbliche e rafforzare la fiducia dei cittadini nei poteri pubblici.
Gli obblighi dei membri degli organi di rappresentanza delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) ai fini della prevenzione dei conflitti di interesse, in base all'articolo 4 della legge, sono i seguenti:
(1) Gli organi rappresentativi delle unità di autogoverno locale e territoriale (regionale) sono obbligati ad adottare un codice di condotta che si applica ai membri degli organi rappresentativi e comprende le disposizioni sulla prevenzione dei conflitti di interesse, il modo di monitorare l'applicazione del codice, nonché sull'organo che decide in seconda istanza sulle decisioni dell'organo di rappresentanza riguardo alle violazioni del codice di sua competenza.
(2) L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo è monitorato dall'organo dell'amministrazione statale responsabile del coordinamento delle misure di prevenzione della corruzione.
(3) Un membro dell'organo di rappresentanza è tenuto a notificare per iscritto al presidente dell'organo di rappresentanza entro 15 giorni dall'assunzione dell'incarico o dall'acquisizione di una quota se detiene il 5% o più della quota di proprietà di un soggetto d'affari.
(4) L'elenco delle quote di cui al comma 3 del presente articolo è pubblicato e regolarmente aggiornato sul sito internet dell'unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale).
(5) Il membro dell'organo rappresentativo è tenuto a notificare per iscritto all'organo di rappresentanza entro 15 giorni dall'instaurazione di un rapporto d'affari tra le entità aziendali di sua proprietà e i suoi familiari con l'unità di autogoverno territoriale (regionale) in cui ricopre la carica di membro dell'organo di rappresentanza e con le società e le altre persone giuridiche di cui questa unità è fondatrice o membro.
(6) Una Commissione svolge il controllo sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 4 e 5 di questo articolo.